martedì 25 giugno 2013

Doppio cognome per i figli. Primo scritto in Italia sull'argomento del giugno 1979


La soppressione della donna nella struttura familiare
di Iole Natoli
Mensile "Il foglio d’arte", Palermo, Giugno 1979, pp. 5-6.
Pubblicazione registrata presso l’Ufficio della Proprietà Letteraria Artistica e Scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri col N. I/ 247645.
 

Avvertenza
Ho resistito per diverso tempo all’ipotesi di mettere on line i miei vecchi articoli a stampa sul Cognome materno, perché il trascorrere degli anni me ne ha reso evidenti alcuni limiti. Ciononostante, non solo essi costituiscono il mio percorso personale e attestano dell’evoluzione di un’idea e delle sue possibili realizzazioni pratiche, ma penso che se si è abituate/i alla critica e se la si esercita senza alcuna esitazione verso i progetti altrui (-->), allora si potrà anche fare un lavoro critico sulle proprie proposte passate, con molta obiettività e con un pizzico di sano umorismo. Premesso dunque che oggi trovo vagamente ampolloso, talora enfatico e soprattutto insufficientemente sintetico il mio stile di allora, quanto meno in scritti di questo tipo, mi predispongo alla dissacrazione impietosa (troverete i commenti nelle note) e agito la bandierina dell’avvio.                                                 
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Una delle problematiche più serie poste dalla società contemporanea è costituita dalla collocazione in senso costruttivamente operativo dei movimenti femministi nel contesto della evoluzione sociale. Liberare la donna è creare benessere sociale. Questo è il programma, ma l’articolazione di tale programma come si configura nella fase storica attuale?
Liberazione come semplice inserimento in un qualsiasi ciclo produttivo socio-economico o socio-politico è, in realtà, scarsamente libertario, perché l’inserimento come tale è inevitabilmente ripetitivo del modulo già esistente; e così anche la donna, se “liberata” solo nel ristretto senso di inserita in un ciclo di lavoro sociale, diventa cieco strumento del   potere costituito[1].

La donna, per sua natura, è principale produttrice, in termini di lavoro biologico, di “bene sociale primario” ovvero della prole, che in ogni classe sociale costituisce un bene di base poiché mezzo e fine della trasmissione del potere (classi egemoni) o della ricerca di esso (classi proletarie). Oggetto proprio per questo di secolare sfruttamento sessuale e sociale, la donna, per ineliminabile conseguenza, si è strutturata quale soggetto di sfruttamento compensativo, operato tramite l’utilizzazione del prestigio e della “remunerazione” maritale e la tardiva assunzione di un ruolo che, benché ancora subordinato a quello del marito patriarca, le consente in qualche modo un’egemonia compensativa. Privata di quel potere che pure diritto dovrebbe competerle, non solo nel gruppo sociale primario e cioè nella famiglia d’origine, ma ancor più nell’aggregato familiare costituitosi in seguito al matrimonio, oppressa e snaturata dall’arbitraria divisione dei ruoli che le sono stati imposti, la donna riversa il suo ineliminabile bisogno di avere un potere, e cioè prestigio, diritto, reddito, accaparrandosi in età avanzata un ruolo di dominio tramite l’ingerenza e il possessivo controllo sui figli, specie se questi hanno già istituito un nuovo nucleo familiare al quale non può riconoscere quella necessaria indipendenza spirituale e pratica che non ha mai sperimentato in proprio, nella cellula familiare da lei costituita.

EX SUDDITA

Quale ex suddita, cerca ora di porsi come dominatrice, in virtù di quella rispettabilità conferitale, per effetto alone, dall’anzianità di dipendenza coniugale, dall’età, da una generica rivendicabile “esperienza” e soprattutto dal suo stesso subire.
Questo è stato ed è ancora oggi il ruolo tradizionale tipico[2] della donna nella famiglia e, più ampiamente, nella società; ruolo oppressivo, invadente, castrante, inautentico perché in ogni caso, grazie all’attuale legislazione matrimoniale, la donna non “è” per sé ma solo “è” per l’altro e per la famiglia d’origine dell’altro. Il nocciolo storico dell’antitesi soggezione (o sfruttamento) e libertà sta proprio, io credo, nel problema della repressione e della sistematica “soppressione legalizzata” della donna nell’ambito della struttura familiare.
Con l’introduzione del nuovo diritto di famiglia[3], la donna ha infatti da poco riacquistato il diritto all’identità personale, tramite l’inalienabilità del proprio nome[4]. Al prenome e al cognome che l’accompagnano fin dalla nascita la donna, col matrimonio, ora aggiunge il cognome del marito[5]. Qualcosa, di fatto, è mutato: una perdita in meno per la donna. Resta tuttavia da chiedersi se l’idea di una innata mancanza non sia rimasta in realtà inalterata nella psiche del legislatore, visto che egli si è preoccupato di “dotare” la donna della aggiunzione senza considerare analoga necessità per l’uomo[6].
Così, col primo atto legale che sancisce la “regolarità” di un rapporto di coppia, si evidenzia il primo sopruso. La donna viene automaticamente inglobata nella genealogia familiare del marito e di quella “dinastia” diverrà, con la maternità, la fucina di prosecuzione[7]. Il figlio che nascerà da lei verrà distaccato dal suo grembo con una brutale repressione di quella simbiosi che è implicita nella gravidanza[8]; egli non porterà nemmeno il cognome di colei che lo ha generato.
Ancora oggi la donna è dunque in realtà “mezzo di produzione” in una società che copre, con un “furto legalizzato”, la propria incertezza sulla paternità e sul ruolo di essa. Come rileva[9] il Trabucchi, “mater sempre certa est pater numquam”. Bene; se la madre è certa, se è lei l’unica inequivocabile genitrice di quel figlio, quale base giuridica realmente valida giustifica l’interruzione della naturale trasmissione del cognome di madre in figlio[10]? Oh, ma se il figlio porta anche il cognome della madre, si obietta, cognomi ne avrà due e sarà una cosa complicata: cosa succederà con le discendenze dovute ai nuovi matrimoni?[11]


LA CONSUETUDINE COME PREPOTERE

Alla base di obiezioni come questa c’è ancora la posizione maschilista che, fondando il proprio diritto unicamente nel prepotere, non vuole a nessun costo fare posto a chi ancora oggi ha, per natura, unico concreto diritto[12]. La filiazione è opera della coppia, si dice, ed in parte ciò è vero nel senso che il lavoro di accoppiamento umano è chiaramente di tutt’e due le parti interessate, maschio e femmina. A livello di “fecondazione”, termine maschilista usato per indicare la coniugazione genetica[13], il lavoro è ancora delle due parti in causa, ovulo e spermatozoo. Qui il contributo specificatamente maschile si arresta perché, a coniugazione avvenuta, ogni lavoro di moltiplicazione e differenziazione cellulare è compiuto dal nuovo organismo in evoluzione e dal corpo che lo reca e lo nutre: figlio, madre e nessun altro.



Il lavoro di gestazione è interamente della donna; il lavoro di parto con tutti i rischi e i traumi, reali e non fantastici, che esso comporta è della donna. Ed ecco che, in virtù del semplice apporto di uno spermatozoo, il figlio nato è “rubato” a chi di fatto lo ha gestito, a chi, unica fino a quel momento ha diritto a chiamarsi ed essere riconosciuta genitrice. Il figlio è della donna e del proprio naturale e incontestabile diritto ella, subito dopo il parto, viene privata.
Se dovessimo fermarci solamente a considerare in tutta la sua interezza questo “peccato d’origine” della razza umana, l’unica naturale soluzione sarebbe: spazziamo via ogni illecita usurpazione, fuori l’uomo da ogni genealogia; istituiamo con un nuovo matriarcato l’unica trasmissione[14] ereditaria fondata secondo natura. Ma il problema è complesso e non solo perché imaschi sono anche nostri figli ma perché non è pensabile una giusta società umana nella quale qualcuno sia a priori escluso dalla possibilità di riconoscersi nel proprio figlio e di essere riconosciuto da lui. E allora riconsideriamo che, nel reale, il figlio è della coppia ogni qualvolta essa riesce a strutturarsi al suo interno secondo un rapporto paritario e ogni qualvolta, alla nascita di un figlio, l’uomo comprende il valore che una genitorialità sanamente intesa e vissuta può dare all’intero nuovo nucleo che si è formato. Stabiliamo di conseguenza una regola di trasmissione[15] ereditaria che non privi nessun membro della coppia della propria identità genitoriale. Ma per far questo dobbiamo cominciare col mutare quell’articolo 143 bis chiaramente in contrasto col primo comma dell’articolo 143 e con gli stessi articoli 3 e 29 della Costituzione della Repubblica italiana, poiché proprio la pari dignità sociale, l’uguaglianza giuridica e morale dei coniugi esso lede.
Abroghiamo tale norma e statuiamo che, col matrimonio, il nuovo nucleo familiare venga identificato dai cognomi di ambedue i coniugi, senza disparità alcuna: l’uomo abbia la “facoltà” di aggiungere al proprio il cognome della moglie, la donna abbia l’analoga “facoltà” di aggiungere al proprio il cognome del marito[16]. I figli nati dalla loro unione portino ambedue i cognomi: i maschi anteporranno quello paterno al cognome della  madre, le femmine anteporranno quello materno al cognome del padre[17]. Verrà così connotata la famiglia nucleare che sarà perciò stesso diversa da tutte le altre famiglie che nell’ambito parentale più vicino potranno strutturarsi. Taglio netto con la tradizione, innovazione che si innesta alla radice, riconoscimento del valore prioritario della coppia genitoriale nella elaborazione di una nuova cultura e nella trasmissione di essa[18]. La stessa posizione dei cognomi a seconda del sesso determinerà una più sottile e giusta identificazione del figlio con il padre e della figlia con la madre[19] e preparerà la strada alla mutazione che avverrà quando, con l’età adulta, i figli a loro volta contrarranno matrimonio. Con questi nuovi rapporti matrimoniali verrà infatti acambiare la struttura dei cognomi: il maschio perderà quello di origine materna e aggiungerà, se lo vorrà, quello della moglie; la femmina perderà quello di origine paterna e aggiungerà, se lo vorrà, quello del marito. Via ogni edipo, residuo irriflesso di una società patriarcale e paternalistica: che un matrimonio sia uno sconvolgimento della struttura precedente in vista di un nuovo vissuto familiare, se è vero che un rapporto di coppia deve avere delle buone possibilità per durare proficuamente nel tempo[20]. E così, ciascuno per il proprio sesso, uomo e donna, in effettiva parità di diritti, parteciperanno alla trasmissione del sé più autentico alla prole[21] e porranno le basi per una diversa e più umana, nel senso di un umanesimo paritario, società del futuro[22].

Palermo 5 Giugno 1979 - Milano, 25 Giugno 2013
© Iole Natoli

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NOTA. In data 11/7/1980 questa pubblicazione è stata depositata presso l’Ufficio della Proprietà Letteraria Artistica e Scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove è stata registrata col N. I/ 247645. Tutti i depositi di tale Ufficio sono stati in seguito trasferiti all’attuale Ministero della Cultura. 
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EDUCARE AL RISPETTO DI GENERE FIN DALLA NASCITA
Il diritto al doppio cognome è del figlio

PROPOSTA DI LEGGE in 10 articoli per il DOPPIO COGNOME
PARITARIO All’attenzione del Parlamento italiano         
8 Maggio 2013
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Note odierne all'articolo

[1] È un’assolutizzazione un po’ eccessiva, che non dà conto delle molteplici opposizioni femminili al sistema, e tuttavia è chiaramente riferita alla radice prima di esso. L’intento era ed è proprio quello di produrre donne che siano cieco strumento del potere maschile e non persone libere dal giogo.
[2] Stesse considerazioni espresse al punto 1.
[3] Legge n°151 del 19 maggio 1975.
[4] In precedenza le donne coniugate perdevano il loro cognome originario per assumere quello del marito, seguito nei documenti da “nata ecc.”. Es.: Maria Rossi (cognome del marito), nata Bianchi (cognome proprio, detto “da nubile”). La consuetudine era tanto radicata che, perfino dopo l’entrata in vigore della legge del 1975, le docenti delle scuole primarie - diversamente e non si sa in virtù di che cosa da quelle delle scuole secondarie - continuarono a subire angherie da parte di alcuni direttori didattici e provveditori, poco inclini a comprendere come il diritto all’identità personale non potesse essere subordinato a considerazioni di comodo dei vari uffici e come le disposizioni della legge costituissero fonte primaria rispetto a circolari applicative ancora assenti.
[5] Art. 143-bis, Legge n°151 del 19 maggio 1975.
[6] Considerazione valida ma non sufficientemente approfondita, dato che l’assenza di una riforma del cognome dei figli rendeva probabilmente necessario per il legislatore creare un qualche trait d’union tra la madre e i suoi figli, un legame che il semplice ritorno al cognome femminile originario faceva improvvisamente scomparire. L’Art.143-bis aveva dunque una sua ratio, ma solo nell’ambito di una riforma di fatto incompleta, che non toccava anche il cognome dei figli. Questo aspetto venne da me evidenziato nell'articolo successivo, "Ma è proprio obbligatorio il cognome del marito?", di prossimo inserimento in questo blog.
[7] Il concetto di “dinastia” (non necessariamente regale) sotteso al sistema patrilineare è tanto concreto che nell’anno 2009 la frase “per una chiara individuazione delle stirpi” è presente nel progetto di legge n. 1765 (XVI Legislatura) del sen. Raffaele Lauro, come da sito del Senato (-->), da me brevemente commentato in un mio scritto del febbraio 2012 (-->).
[8] Questo aspetto, unitamente ad altri, ha portato alla mia più recente formulazione del progetto, con il principio di prossimità neonatale (-->).
[9] Ci sarebbe stato bene un “anche”.
[10] Qui compare il concetto di “trasmissione” che solo nel 1982 scoprirò essere del tutto infondato, a seguito della sentenza sul mio caso (-->). Da notare che il termine “trasmissione” continua a essere usato abitualmente malgrado la sua infondatezza, o a causa di una non approfondita conoscenza del diritto italiano o per semplice assimilazione di forme giuridiche sotto questo aspetto meno evolute di altri paesi, che contraddicono il diritto del figlio garantito dal nostro codice.
[11] È una domanda che viene riproposta ancora oggi. In anni abbastanza recenti la Spagna, che i cognomi se li trascinava tutti dietro all’infinito, modificò con un’apposita legge il sistema, introducendo quel che io stessa avevo già ipotizzato, non per mia particolare genialità ma per pura conoscenza di una banalissima operazione matematica, definita semplificazione (se mal non ricordo, riguardava le frazioni e comunque le espressioni algebriche). Se 2 cognomi a testa per genitore diventano 4 cognomi in totale per un figlio, basterà dividere per 2 ciascuno dei cognomi dei genitori e ottenerne uno solo per genitore, che messi insieme fanno sempre 2.
[12] Ecco, qui mi sbagliavo. Come ho scoperto dopo, anche le donne fanno talora questa domanda. Condizionate, evidentemente, dalla tradizione.
[13] Questa mi sembra una buona definizione, appropriatamente sostitutiva del bieco “fecondazione”. Non ricordavo nemmeno di averla usata.
[14] Ved. nota 10.
[15] Ved. nota 10.
[16] Esistono Stati nei quali uno dei coniugi, indifferentemente, può decidere di assumere il cognome dell’altro, cosicché questo diventa automaticamente il cognome dei figli. Quanto da me esposto qui non derivava però dalla conoscenza di altri sistemi, di cui cominciai a occuparmi solo nel 1980, ma dalla permanenza del 143-bis nella mia mente che portava al suo semplice rovesciamento. Peraltro, a quel tempo non avevo ancora valutato l’incidenza delle separazioni e delle nascite di nuovi nuclei familiari, pur essendone ovviamente a conoscenza. Insomma, l’idea del matrimonio unico non era ancora uscita dalla mia mente, come non è ancora uscita - a distanza di ben 34 anni - dalla mente di parlamentari, autrici di proposte di legge che ritornano (-->sia pure in relazione solo al cognome dei figli e non anche a quello dei coniugi.
[17] Quest’ipotesi non considerava le identità transessuali e anche omosessuali delle persone. Quando me ne resi conto, modificai questo punto in un altro scritto a stampa del 1988, già riportato on line in altro blog (-->).
[18] Ancora trasmissione, sia pure in un senso diverso. È una visione stantia della cultura. Non si trasmette un bel niente, si riprogetta sulla base, sì, del passato ma con sguardo ampio e rivolto al futuro.
[19] Identificazione in realtà irrilevante e legata ancora alla visione di ”ruoli naturali”, predeterminati per sesso.
[20] Il mio scetticismo odierno mi suggerisce di commentare con un “Uhm!”, non perché la possibilità di durata sia in sé un disvalore ma perché non costituisce una necessità e perché la cieca aspettativa della durata è portatrice di un altro tipo di danno (-->).
[21] Che sarà mai questo “sé più autentico” da “trasmettere”? Mah!
[22] Abbastanza enfatica l’ultima parte, ma d’altronde l’enfasi si accompagna abbastanza spesso alla speranza, hanno in comune una vena di misticismo. Oggi continuo a pensare che modificare la struttura dei cognomi in senso radicalmente paritario sia un’ottima base di partenza per una società più vivibile e giusta, ma ho modificato di molto l’idea sulla centralità del rapporto di coppia nella vita delle persone. Trentaquattro anni non trascorrono invano. Ci si imbatte in una serie di realtà prima non considerate, si apprende a correlare i diversi fenomeni. In breve, si vede sotto una luce differente ogni cosa. Anche il cognome dei figli, come dimostra la mia proposta di legge lanciata on line nel maggio di quest’anno, che pone i figli al centro del progetto.

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Articoli successivi:
_ Il 143 bis del codice civile e il DOPPIO COGNOME dei figli in Italia / “Ma è proprio obbligatorio il cognome del marito?”, quotidiano “L’ORA”, Palermo, 11 Marzo 1980 (-->);
_ “Ai Figli il Cognome della Donna  / Come si comportano negli altri Paesi”, quotidiano “L’ORA”, Palermo, 30 Dicembre 1980 (-->);
"Perché al figlio il cognome del padre?" (-->)
_ "Evoluzione sociale, modello familiare e formazione dell’identità: ipotesi per un mutamento”, mensile “Il Confronto meridionale”, Palermo, Maggio 1988 (-->).


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